Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE, N. 2, DA DESTINARE ALL’ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.
https://trasparenza.comune.nuvolento.bs.it//../archiviofile/nuvolento/Allegato%20A%20avviso.pdf
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI EDONOMICI AI NUOVI NATI NEL 2020
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 53 DEL 20.07.2021https://trasparenza.comune.nuvolento.bs.it//../archiviofile/nuvolento/Criteri%20e%20Modalit%C3%A0%20per%20ASSEGNAZIONE%20CONTRIBUTI%20ai%20nuovi%20nati%20anno%202020%20-%20%20allegato%20delibera%20di%20g.c.%20n.%2053%20del%2020.07.2021.pdf
delibera di G.C. n. 74 in data 09.11.2021
DELIBERA G.C. N. 74 DEL 09.11.2021: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO CARITAS NUVOLENTO ANNO 2021
delibera di G.C. n. 52 in data 13.07.2021
DETERMINA N. 371 IN DATA 27.12.2021
DETERMINA N. 371 DEL 27.12.2021:CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BENEFICIO DELLA FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “PRINCIPE DI PIEMONTE” FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI COVID-19. ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA
DETERMINA N. 372 IN DATA 27.12.2021
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