Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

ACCESSO CIVICO: Normativa di riferimento: Art. 5 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

comma 1: l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo

comma 2: con l'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 è stato introdotto un nuovo tipo di accesso civico, con una portata molto più ampia. Esso prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dall'obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'accesso agli atti, disciplinato dalla Legge 241/1990, che risponde ad una ratio diversa e resta pertanto in vigore.

La richiesta di accesso non deve essere motivata e può essere fatta utilizzando l'apposito modulo.

 

ACCESSO DOCUMENTALE: L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

La richiesta di accesso può essere fatta utilizzando l'apposito modulo.

 

Per esercitare il diritto di accesso agli atti è sufficiente inviare una richiesta alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
  2. l'ufficio protocollo del Comune di Nuvolento  (email: protocollo@comune.nuvolento.bs.it oppure protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it - tel. 030.6900811)
  3. il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro (Segretario Generale), ove l'’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria (e-mail segreteria@comune.mazzano.bs.it oppure protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it - tel. 030.6900811)

Titolare del potere sostitutivo è il Segretario comunale, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro (e-mail segreteria@comune.mazzano.bs.it oppure protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it - tel. 030.6900811)

 

 

Contenuto inserito il 02-05-2022 aggiornato al 03-05-2022
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